(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 2 novembre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Premesso che l'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47
autorizza  l'amministrazione  regionale  ad  assumere  spese  per  lo
svolgimento  di  attivita'  promozionali all'estero, nelle materie di
                        competenza regionale;
    Rilevato  che  tali  spese concernono iniziative promosse sia sul
territorio  regionale  sia al di fuori dello stesso anche nell'ambito
delle  comunita'  ed  organismi  di  cui  fanno  parte  pure  regioni
         appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui;
    Specificato  che ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, cosi'
come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 19 giugno 1985, n.
          25 tra gli interventi di cui sopra sono compresi:
      a) quelli necessari ad organizzare direttamente manifestazioni,
               visite, incontri, convegni e seminari;
      b)  quelli  volti a promuovere direttamente la pubblicazione di
atti  e  cataloghi  inerenti  iniziative e manifestazioni programmate
    nell'ambito delle attivita' di cui al sopra indicato art. 1;
    Ricordato  che  in  attuazione  delle  finalita' suddette vengono
                        sostenute spese per:
      a) organizzazione di riunioni, manifestazioni, visite, convegni
e seminari, affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni,
installazione  di  impianti  microfonici  e  di registrazione, stampa
inviti,   programmi,   buste   e   materiale  vario,  documentazioni,
manifesti,  locandine  e  simili, fornitura di pannelli, striscioni e
cartelloni,  ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di
fotolito,   deregistrazioni,   servizi  di  interpretazione,  pranzi,
buffet,  coffee-break,  spese  di ospitalita, omaggi di modico valore
anche  in  occasione  di  incontri o inviti in ambito internazionale,
compensi   a  relatori,  rimborso  spese  per  viaggi,  allacciamenti
telefonici,   apparecchi  di  telefonia,  anche  mobile,  sistemi  di
telecomunicazione,   trasporto,   fotocopiatrici,  lavagne  luminose,
materiale  informatico  (hardware,  software,  periferiche)  e quanto
                     altro si renda necessario;
      b)    lavori    tipografici    vari,    lavori   di   fotolito,
fotocomposizione  e  simili,  nonche'  acquisto  di  pubblicazioni  e
stampati   predisposti   a   cura   di  altre  Regioni  od  organismi
 rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale;
      c)  servizi  di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e
pubblicazioni,  nonche'  corsi di lingua straniera ed eventuali spese
per i relativi esami, cosi' come previsto dalla delibera della giunta
regionale  n. 1100 di data 21 aprile 2000, registrata dalla Corte dei
      conti, registro 1, foglio n. 219 di data 15 giugno 2000;
    Considerato  che  la  natura  dei  lavori, delle forniture, delle
provviste   e   dei   servizi  sopramenzionati  e'  tale  da  rendere
estremamente  difficoltoso  e  percio'  inopportuno  il  ricorso alle
ordinarie    forme    di    contrattazione,    anche   in   relazione
all'allargamento delle iniziative regionali in ambito internazionale;
    Visto  il Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed
i  servizi  da  eseguirsi  in  economia  da parte dell'ufficio di cui
all'art.  4  della  legge  regionale  27  luglio  1982,  n.  47 della
presidenza   della  giunta  regionale  e  per  la  valutazione  della
congruita'  dei  contratti  nei  quali  sia parte l'ufficio medesimo,
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale 18
                    novembre 1987, n. 0540/Pres.;
    Visto  l'art.  99 septies della legge regionale 1o marzo 1988, n.
7,  come  inserito  dall'art.  15  della legge regionale 13 settembre
1999,  n.  26,  che  ha istituito il servizio autonomo per i rapporti
internazionali,  attribuendo allo stesso, fra l'altro, il compito, in
precedenza svolto dalla Direzione regionale degli affari comunitari e
dei  rapporti  esterni,  di curare i rapporti con le regioni alpine e
contermini  e  con le comunita' ed organismi di cui alla citata legge
  regionale n. 47/1982, attuando le relative iniziative regionali;
    Ritenuto  di  sostituire  il precitato regolamento con una nuova,
aggiornata   disciplina  regolamentare,  che  risulti  piu'  aderente
all'attuale  assetto  delle  competenze regionali ed alle accresciute
          esigenze operative nella materia di cui trattasi;
    Visto,  altresi, il disposto dell'art. 3 della legge regionale 29
novembre  1986,  n.  49  secondo  il  quale il giudizio di congruita'
intorno  a  forniture,  trasporti,  appalti, acquisti ed alienazioni,
affitti  e  affari  consimili,  nel  quali  la  Regione  sia comunque
interessata,  che  non  comportino un esame tecnico che rientri nella
competenza  professionale degli ingegneri o dei geometri, deve essere
reso  secondo  le  modalita'  e  dagli organi individuati in appositi
                            regolamenti;
    Ritenuto  opportuno e funzionale, per quanto riguarda i contratti
nei   quali   e'   parte   il   servizio   autonomo  per  i  rapporti
internazionali,  affidare  tale valutazione al Direttore del servizio
stesso   in   considerazione   della  specifica  competenza  ad  esso
riconosciuta  con  l'affidamento  dell'incarico, eccezion fatta per i
lavori  e  gli  acquisti di cui alla lettera b) del precedente quarto
capoverso  per  i quali la valutazione di congruita' e' opportuno sia
   rimessa al Direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni;
    Ritenuto,   altresi,  opportuno  disciplinare  la  competenza  ad
emettere  il  giudizio  di  congruita'  contestualmente ai servizi in
                              economia;
    Vista  la  legge  sulla  contabilita'  generale dello Stato ed in
                 particolare l'art. 8 della stessa;
    Vista  la  legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 avente ad oggetto
norme  in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche
              alla legge regionale 1o marzo 1988, n. 7;
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo 2000, n. 7 recante norme in
    materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
    Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  nella  seduta del
4 luglio 2000 dal Comitato dipartimentale degli affari istituzionali;
         Visto lo Statuto Regionale ed in particolare l'art. 42;
    Su  conforme  deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 20
                            luglio 2000;
                              Decreta:
    Per   le  motivazioni  di  cui  in  preambolo,  e'  approvato  il
"Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da
eseguirsi  in  economia da parte del servizio autonomo per i rapporti
internazionali  e  per  la valutazione della congruita' dei contratti
nei  quali sia parte il servizio medesimo", nell'allegato al presente
                provvedimento quale parte integrante.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
              osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
 registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
                          Trieste, 8 agosto 2000
             p. Il presidente Il vice presidente: Ciani
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 9 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 27