(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che l'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 autorizza l'amministrazione regionale ad assumere spese per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale; Rilevato che tali spese concernono iniziative promosse sia sul territorio regionale sia al di fuori dello stesso anche nell'ambito delle comunita' ed organismi di cui fanno parte pure regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui; Specificato che ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, cosi' come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 tra gli interventi di cui sopra sono compresi: a) quelli necessari ad organizzare direttamente manifestazioni, visite, incontri, convegni e seminari; b) quelli volti a promuovere direttamente la pubblicazione di atti e cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito delle attivita' di cui al sopra indicato art. 1; Ricordato che in attuazione delle finalita' suddette vengono sostenute spese per: a) organizzazione di riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari, affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni, installazione di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, servizi di interpretazione, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalita, omaggi di modico valore anche in occasione di incontri o inviti in ambito internazionale, compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, trasporto, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario; b) lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, nonche' acquisto di pubblicazioni e stampati predisposti a cura di altre Regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale; c) servizi di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e pubblicazioni, nonche' corsi di lingua straniera ed eventuali spese per i relativi esami, cosi' come previsto dalla delibera della giunta regionale n. 1100 di data 21 aprile 2000, registrata dalla Corte dei conti, registro 1, foglio n. 219 di data 15 giugno 2000; Considerato che la natura dei lavori, delle forniture, delle provviste e dei servizi sopramenzionati e' tale da rendere estremamente difficoltoso e percio' inopportuno il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione, anche in relazione all'allargamento delle iniziative regionali in ambito internazionale; Visto il Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 della presidenza della giunta regionale e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 18 novembre 1987, n. 0540/Pres.; Visto l'art. 99 septies della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il servizio autonomo per i rapporti internazionali, attribuendo allo stesso, fra l'altro, il compito, in precedenza svolto dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, di curare i rapporti con le regioni alpine e contermini e con le comunita' ed organismi di cui alla citata legge regionale n. 47/1982, attuando le relative iniziative regionali; Ritenuto di sostituire il precitato regolamento con una nuova, aggiornata disciplina regolamentare, che risulti piu' aderente all'attuale assetto delle competenze regionali ed alle accresciute esigenze operative nella materia di cui trattasi; Visto, altresi, il disposto dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 secondo il quale il giudizio di congruita' intorno a forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili, nel quali la Regione sia comunque interessata, che non comportino un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri, deve essere reso secondo le modalita' e dagli organi individuati in appositi regolamenti; Ritenuto opportuno e funzionale, per quanto riguarda i contratti nei quali e' parte il servizio autonomo per i rapporti internazionali, affidare tale valutazione al Direttore del servizio stesso in considerazione della specifica competenza ad esso riconosciuta con l'affidamento dell'incarico, eccezion fatta per i lavori e gli acquisti di cui alla lettera b) del precedente quarto capoverso per i quali la valutazione di congruita' e' opportuno sia rimessa al Direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni; Ritenuto, altresi, opportuno disciplinare la competenza ad emettere il giudizio di congruita' contestualmente ai servizi in economia; Vista la legge sulla contabilita' generale dello Stato ed in particolare l'art. 8 della stessa; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 avente ad oggetto norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1o marzo 1988, n. 7; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 4 luglio 2000 dal Comitato dipartimentale degli affari istituzionali; Visto lo Statuto Regionale ed in particolare l'art. 42; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 20 luglio 2000; Decreta: Per le motivazioni di cui in preambolo, e' approvato il "Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo", nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 agosto 2000 p. Il presidente Il vice presidente: Ciani Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 9 ottobre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 27